Per poter procedere alla richiesta di un Centro di Formazione riconosciuto ENCI è necessaria una breve registrazione che dovrà essere effettuata dal responsabile del centro.
Una volta effettuato l'accesso, il responsabile dovrà indicare il proprio numero di cellulare a cui verrà inviato l'OTP al fine di autentificarsi per procedere con la compilazione della richiesta.
Il responsabile del centro, al fine della presentazione della domanda, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere superato il 18° anno di età;
b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss.c. p.;
c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all'art.727 c.p. e 544 bis e seguenti;
d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
e) avere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore e dei conduttori cinofili di esposizione;
f) non essere nelle condizioni di cui all'art. 33.1 del Regolamento di attuazione dello Statuto sociale dell'ENCI;
g) essere iscritto al Registro degli Addestratori ENCI o degli Esperti Giudici ENCI.
Il CFRE richiedente, al fine della presentazione della domanda, deve:
a. essere un'impresa/ il responsabile deve essere un imprenditore agricolo oppure essere un'associazione (es. ASD);
b. essere in possesso della dimostrazione del titolo di disponibilità della struttura allegando atto di proprietà oppure contratto di locazione o comodato.
Per ogni informazione contattare l'Ufficio Addestratori inviando un'email all'indirizzo addestratori@enci.it oppure al seguente recapito 0270020334.
Linee guida per la richiesta
Agg. 11 settembre 2024
Creazione:
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On line dal:
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1. CHE COS’E UN CENTRO DI FORMAZIONE RICONOSCIUTO ENCI?
Il Centro di Formazione riconosciuto ENCI è un’idonea struttura operante sul territorio che svolge attività di formazione per addestratori cinofili e conduttori cinofili di esposizione, secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare degli Addestratori e Conduttori cinofili d’esposizione.
I CFRE devono avere adeguati requisiti tecnico-organizzativi idonei ad attuare le
disposizioni presenti nel disciplinare nonché le strutture degli stessi devono rispettare la normativa vigente in materia.
I gruppi cinofili e le associazioni specializzate riconosciute dall’ENCI possono svolgere anche le attività dei CFRE.
2. QUALI SONO LE COMPETENZE DI UN CFRE?
Le competenze di un CFRE sono organizzare ed effettuare, secondo la normativa vigente (disposizioni di legge, decreti ministeriali, disposizione ASSL, regolamenti comunali, ecc.) corsi di formazione per addestratori e conduttori cinofili d’esposizione.
3. QUANTO AMMONTA LA QUOTA ANNUALE DI UN CFRE DA VERSARE ALL’ENCI?
L’entità della quota annuale spettante all’ENCI per l’iscrizione e il successivo mantenimento nel registro è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’ENCI. Attualmente è pari a € 366,00.
E’ obbligatorio rinnovare la quota di mantenimento del CFRE fino a quando l’attività formativa risulta in essere.
4. DI QUALI REQUISITI BISOGNA ESSERE IN POSSESSO E QUALI DOCUMENTI BISOGNA PRESENTARE PER L’INSERIMENTO DELLA DOMANDA ON-LINE?
Durante la procedura di inserimento online della domanda, i documenti da allegare sono:
- certificato camera di commercio nel caso in cui il centro sia un’impresa/ il responsabile sia un imprenditore agricolo;
- atto costitutivo, statuto, certificato di attribuzione del codice fiscale e permessi ASL nel caso in cui il centro sia un’associazione;
- dimostrazione del titolo di disponibilità della struttura allegando atto di proprietà oppure contratto di locazione o comodato;
- fotografie del centro;
- indicare il legale rappresentante ed il responsabile del centro;
- indicare documento d’identità del responsabile;
- informazioni relative alle attività cinofile svolte;
- informazioni relative a progetti futuri.
5. QUALI REQUISITI DEVE AVERE IL RESPONSABILE DEL CFRE?
Il responsabile del centro, al fine della presentazione della domanda, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere superato il 18° anno di età;
b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.;
c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui
all’art.727 c.p. e 544 bis e seguenti;
d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale;
e) avere sottoscritto il codice deontologico dell'addestratore e dei conduttori cinofili di esposizione;
f) non essere nelle condizioni di cui all’art. 33.1 del Regolamento di attuazione dello Statuto sociale dell’ENCI;
g) essere iscritto al Registro degli Addestratori ENCI o degli Esperti Giudici ENCI.