L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) con sede in Milano, riconosciuto con R.D. 13 giugno 1940 n. 1051 e sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole (oggi Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), di seguito denominato Ministero, con D. L. del Capo Provvisorio dello Stato del 23 dicembre 1947 n. 1665, svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può nominare propri delegati e delegazioni e costituire uffici distaccati.
La durata dell'Ente è illimitata ed il suo fine istituzionale non è a scopo di lucro.
L'ENCI è un'associazione di allevatori a carattere tecnico-economico, ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure, migliorandone ed incrementandone l'allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi.
Per il conseguimento di questi fini l'Ente:
a) regola e controlla la produzione e l'allevamento dei cani di razza con particolare riguardo alle esigenze della cinotecnia italiana;
b) cura la tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici nel rispetto della normativa vigente, sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto del Ministero in armonia con le normative comunitarie con particolare riguardo al D.L.vo 30/12/1992 n. 529, attuativo della direttiva CEE n. 91/174, nonché nel rispetto degli indirizzi della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.) in quanto compatibili;
c) provvede alla formazione, alla qualificazione tecnica ed all'aggiornamento culturale di giudici ed esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e funzionali di soggetti appartenenti alle razze canine, istituendo e tenendo aggiornato il relativo Registro sulla scorta di disciplinari approvati dal Ministero con proprio decreto. Provvede altresì alla tenuta ed aggiornamento degli elenchi di altri specialisti della cinotecnia e ne cura la preparazione tecnica e l'aggiornamento culturale;
d) regola, approva, riconosce, patrocina ed organizza in Italia, anche direttamente, esposizioni, prove, corse ed ogni altra manifestazione cinotecnica anche con finalità sportive, al fine di verificare i risultati zootecnici e favorire la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale. Può intraprendere anche all'estero le iniziative di cui al comma precedente intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione dell'allevamento italiano. Può gestire strutture destinate all'allevamento di cani da lavoro ed alle relative prove di verifica zootecnica. Indipendentemente dalle attività sopra esposte, può procedere anche ad organizzare, direttamente o indirettamente manifestazioni ufficiali di libro genealogico sulla base di apposito disciplinare approvato con decreto del Ministero;
e) promuove studi e ricerche interessanti la cinotecnia ed aiuta le iniziative qualificate rivolte allo studio, al controllo, al miglioramento ed alla diffusione delle razze canine;
f) può partecipare ad Enti ed Associazioni aventi fini analoghi e può assumere partecipazioni anche societarie strumentali al perseguimento degli scopi sociali;
g) esercita ogni altra funzione che gli sia demandata da leggi e da disposizioni emanate dalle competenti Autorità;
h) potrà curare stampe e pubblicazioni utili alla diffusione delle attività inerenti l'oggetto sociale.