Ente Nazionale della Cinofilia ItalianaEnte Nazionale della Cinofilia Italiana

REGOLAMENTO GENERALE DELLE MANIFESTAZIONI CANINE
GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 17

A tutela del corretto e ordinato svolgimento delle manifestazioni, tutti i soggetti previsti all’articolo 1 del presente regolamento, indipendentemente dalla loro qualifica di associato, i quali, in occasione di una manifestazione riconosciuta dall’ENCI, in via esemplificativa, rivolgano ingiurie, minacce o altre condotte offensive o violente nei confronti degli esperti giudici, dei rappresentanti dell’Ente e degli altri partecipanti, creino disordini, invadano gli spazi riservati o comunque disturbino il regolare svolgimento dell’evento tramite comportamenti non decorosi ed in genere antisportivi, possono essere assoggettati ad ammonizione o squalifica temporanea.

Tramite il modulo di iscrizione alla manifestazione di cui all’art. 11, i partecipanti, sia che rivestano la qualifica di socio Allevatore, di associato ad un Socio Collettivo o che non siano associati ad alcuno di questi sodalizi, prestano espressamente assenso a che, in caso di addebito di tali comportamenti, il giudizio sia devoluto convenzionalmente all’ENCI che deciderà per il tramite di componenti delegati effettivi o supplenti delle Commissioni di disciplina dell’ENCI.

Fuori dai casi previsti dall’art. 15, riferibili ad irregolarità riconnesse alla partecipazione, la denuncia del comportamento contrario al regolare svolgimento della manifestazione deve essere riportata al Delegato dell’ENCI ove ratificato o segnalata entro sette giorni dal termine della manifestazione con l’invio alla sede ENCI, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, di denuncia scritta contenente una breve esposizione dell’accaduto, l’indicazione del soggetto incolpato, le persone presenti ai fatti. La denuncia può essere effettuata sia da soci Allevatori, da associati di un Socio Collettivo o da non soci.

Il Delegato dell’ENCI ove ratificato, il responsabile del Comitato Organizzatore e l’esperto giudice ratificato della manifestazione possono autonomamente relazionare all’ENCI, entro sette giorni, su comportamenti antisportivi dei quali sono a diretta conoscenza.

Il membro delegato delle Commissioni di disciplina, esamina la denuncia, svolge un’eventuale breve istruttoria con l’ausilio degli uffici, avvalendosi anche di eventuali supporti multimediali ove implementati per la manifestazione.

Ove non ritenga di archiviare la stessa per inammissibilità, infondatezza o improcedibilità, formula la contestazione all’interessato concedendo termine entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per far pervenire, ove lo ritenesse, le proprie controdeduzioni.

Dopo aver sentito l’interessato (ove questi ne abbia fatto espressa richiesta in sede di controdeduzioni), anche con modalità di collegamento da remoto, il membro delegato decide nel merito nel più breve tempo possibile. La decisione non è appellabile e il nome dello squalificato sarà pubblicato nell’apposito elenco rinvenibile nella sezione dedicata alla Giustizia Sportiva ENCI sul sito dell’ente.

Le sanzioni previste in caso di accertamento del comportamento antisportivo sono quelle di:

  • ammonizione per illeciti di lieve entità;
  • squalifica da 1 a 6 mesi per illeciti di maggiore gravità.

La squalifica temporanea comporta il divieto di iscrivere, presentare e condurre alle manifestazioni riconosciute dall’ENCI per il periodo indicato a decorrere dalla comunicazione all’indirizzo o posta elettronica riportati nel modulo di iscrizione, salvo diversa successiva comunicazione dell’interessato, e non comporta la restituzione di quote di iscrizione eventualmente già versate.

In caso di recidiva, la squalifica temporanea può essere aumentata fino a tre volte, in relazione alla gravità e alla frequenza degli illeciti.

ESCLUSIONI

Art. 18

La partecipazione a qualsiasi titolo alle manifestazioni organizzate o riconosciute dall’ENCI è vietata a persone che sono colpite da provvedimenti di sospensione, esclusione o squalifica, assunti a loro carico dai competenti organi dell’ENCI e della FCI, nonché a norma del precedente articolo, e ai relativi cani di proprietà.

Le sanzioni disciplinari inflitte dai soci collettivi ai propri soci attengono ai rapporti tra soci ed associazioni di appartenenza ed hanno solo effetto interno a queste ultime e pertanto non precludono la partecipazione a tutte quelle manifestazioni in cui siano in palio qualifiche ENCI ivi compresi speciali di razza, con la sola eccezione di raduni e prove organizzate dallo stesso socio collettivo.

Art. 19

L’ENCI in forza delle previsioni del Regolamento di attuazione dello Statuto sociale ENCI e del presente regolamento, terrà aggiornata la lista delle persone sospese, escluse o squalificate temporaneamente, provvedendo a trasmetterla alle segreterie delle manifestazioni successive e dei Delegati ENCI ove ratificati, le quali sono obbligate a respingere le iscrizioni dei cani i cui proprietari risultino compresi negli elenchi suddetti, ovvero ad impedirne l’accesso ove già iscritti.